I punti da fissare subito
- Nel diritto italiano il riferimento penale è l’art. 589 c.p., con la disciplina speciale dell’art. 590-sexies per l’ambito sanitario.
- Non ogni complicanza genera responsabilità: contano colpa, nesso causale e adeguatezza delle linee guida al caso concreto.
- La struttura sanitaria risponde in modo diverso dal medico, e spesso è il primo soggetto da verificare sul piano del risarcimento.
- I familiari possono chiedere danni patrimoniali e non patrimoniali, ma la liquidazione dipende molto da relazione, prova e tempi di sopravvivenza del paziente.
- Per la domanda civile, l’art. 8 della legge 24/2017 impone di passare prima dal ricorso ex art. 696-bis c.p.c. oppure dalla mediazione, secondo il caso.
Quando l’errore clinico diventa responsabilità penale
Nel quadro vigente nel 2026, il punto di partenza è semplice: l’art. 589 c.p. punisce chi cagiona per colpa la morte di una persona con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. In ambito sanitario entra poi in scena l’art. 590-sexies, che sposta il focus sulla imperizia: se l’evento si verifica nell’esercizio della professione sanitaria, la punibilità può essere esclusa quando il sanitario ha rispettato linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate al caso concreto.
Questa non è una zona franca. Il giudice verifica sempre se quelle raccomandazioni erano davvero adatte a quel paziente, in quel momento e con quei dati clinici. In altre parole, non basta dire “ho seguito il protocollo”: bisogna dimostrare che il protocollo era applicabile, aggiornato e coerente con la specificità del caso.
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Le tre forme di colpa che contano davvero
- Negligenza: non fare ciò che era doveroso fare, per esempio monitorare, rivalutare o documentare correttamente.
- Imprudenza: agire con eccessiva disinvoltura, accelerando un percorso o scegliendo una manovra senza la dovuta cautela.
- Imperizia: sbagliare sul piano tecnico, cioè applicare male una procedura o scegliere una strategia clinica inadeguata rispetto alle competenze richieste.
In pratica, la domanda non è mai solo “c’è stato un errore?”, ma “l’errore era evitabile e ha inciso causalmente sulla morte?”. Da qui si passa a capire chi debba rispondere, perché in sanità il profilo del medico e quello della struttura non coincidono.
Medico e struttura non rispondono allo stesso modo
Io separo sempre il piano penale da quello civile, perché nel risarcimento conta molto chi ha gestito la prestazione e chi aveva la copertura assicurativa. La legge 24/2017 dice che la struttura risponde delle condotte dolose o colpose dei sanitari di cui si avvale, mentre il professionista risponde in via civile secondo l’art. 2043 c.c., salvo rapporto contrattuale diretto col paziente.
| Soggetto | Base giuridica | Cosa significa in pratica |
|---|---|---|
| Struttura sanitaria o sociosanitaria | Art. 7 legge 24/2017, artt. 1218 e 1228 c.c. | Risponde delle condotte dei sanitari di cui si avvale, anche se non dipendenti. Il principio vale anche per intramoenia, convenzione con il SSN e telemedicina. |
| Medico dipendente o operante nella struttura | Art. 2043 c.c. | La responsabilità civile segue la logica del fatto illecito, ma la posizione concreta dipende da ruolo, ordini di servizio, turni e documenti clinici. |
| Libero professionista | Art. 2043 c.c. e art. 10 legge 24/2017 | Può essere chiamato direttamente in causa e deve avere una polizza per colpa grave. |
Un dato che non trascurerei è l’assicurazione: le strutture devono avere copertura assicurativa o misure analoghe, mentre il sanitario che opera a qualunque titolo nella struttura deve stipulare una polizza adeguata per colpa grave. Nella pratica, il primo soggetto da verificare è spesso la struttura, perché lì si concentrano organizzazione, documentazione e solvibilità; se la responsabilità è plausibile, il passo successivo è misurare il danno.
Quali danni possono essere risarciti ai familiari
Qui il punto più delicato è evitare semplificazioni. Se il paziente muore, i familiari non chiedono un “prezzo della vita”, ma una serie di poste risarcitorie diverse, alcune proprie e altre ereditate se il decesso non è stato immediato. La giurisprudenza lavora soprattutto sul danno da perdita del rapporto parentale, mentre il patrimonio della vittima può includere le sofferenze e le spese maturate tra evento e morte.
| Voce di danno | Chi la può chiedere | Quando è più solida |
|---|---|---|
| Danno da perdita del rapporto parentale | Coniuge, figli, genitori e, in alcuni casi, conviventi o altri prossimi congiunti | Quando il legame era stabile, intenso e ben documentato |
| Danni patrimoniali dei familiari | Chi ha sostenuto spese o perso sostegno economico | Per funerali, trasferte, perdita di reddito, assistenza e costi collegati al decesso |
| Danni ereditati iure hereditatis | Gli eredi della vittima | Se tra evento e morte c’è stato un tempo apprezzabile e sono maturate sofferenze, spese o altri pregiudizi |
| Danno da macrolesione se il paziente sopravvive | La vittima | Dal 5 marzo 2025, per le menomazioni tra 10 e 100 punti si usa la Tabella Unica Nazionale introdotta dal d.P.R. 12/2025 |
Per i casi mortali, i numeri non sono automatici: contano età del defunto, età dei superstiti, convivenza, parentela e qualità della prova. Nei casi non letali ma gravi, invece, il quadro si è aggiornato con la Tabella Unica Nazionale, che nel 2026 è il riferimento tecnico da conoscere per le lesioni di non lieve entità. Ma nessun tribunale liquida a intuito: la cartella clinica e la ricostruzione dei tempi sono ciò che fa salire o crollare il valore del caso.

La prova che decide il caso
Quando seguo questi fascicoli, la prima cosa che cerco non è il colpevole “di pancia”, ma la sequenza dei fatti. Servono cartella clinica completa, referti, immagini, tracciati, fogli di triage, consensi informati, prescrizioni, annotazioni infermieristiche e ogni passaggio che mostri se il paziente è stato monitorato, rivalutato e trattato correttamente.- Cartella clinica: deve essere coerente, cronologica e leggibile; omissioni, correzioni tardive o lacune pesano molto.
- Timeline degli eventi: orari di accesso, visite, esami, dimissione, peggioramento, trasferimento e decesso.
- Nesso causale: il medico-legale deve spiegare se, con condotta corretta, l’esito sarebbe stato con ragionevole probabilità diverso.
- Linee guida e buone pratiche: non bastano da sole, ma aiutano a capire se la condotta era allineata allo standard del caso.
- Tracce organizzative: turni, reperibilità, comunicazioni tra reparto e sala operatoria, passaggi di consegne, tempi di risposta.
Se manca la documentazione o appare incompleta, io non considero il caso chiuso: spesso è proprio lì che si nasconde la parte più utile della prova. E una volta chiarita la prova, il passaggio successivo è capire quale strada processuale conviene davvero.
Il percorso pratico dal sospetto al ricorso
Per la domanda civile la legge 24/2017 prevede un passaggio preliminare: il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. davanti al giudice competente, salvo scelta della mediazione nei casi consentiti. Non è un passaggio ornamentale: serve a tentare una conciliazione e, soprattutto, a cristallizzare il quadro tecnico prima che il tempo faccia perdere qualità alla prova.
| Fase | Obiettivo | Esito pratico |
|---|---|---|
| Raccolta documenti | Avere il fascicolo completo | Base tecnica per capire se esiste davvero una colpa |
| Valutazione medico-legale | Verificare colpa, nesso causale e danno | Parere tecnico utile per decidere se agire |
| Scelta dei convenuti | Individuare struttura, medico e assicurazione | Strategia coerente con il rapporto giuridico reale |
| ATP ex art. 696-bis c.p.c. | Tentare la conciliazione e fissare la prova | Relazione del consulente e possibile accordo |
| Giudizio di merito | Ottenere la liquidazione definitiva | Sentenza o transazione finale |
Nella pratica, io consiglio di non entrare in causa senza una perizia medico-legale forte: un fascicolo debole consuma tempo e peggiora il potere negoziale. Prima di avviare una causa, conviene anche sapere quando il caso si indebolisce, perché non tutto ciò che appare grave è davvero risarcibile.
Quando la richiesta si indebolisce
Ci sono casi che sembrano forti ma poi si indeboliscono per motivi molto concreti. Il più comune è confondere una complicanza prevedibile con un errore evitabile: in medicina non ogni peggioramento è colpa, e l’art. 590-sexies tutela proprio l’area in cui il sanitario ha seguito linee guida adeguate al caso concreto.
- Decorso clinico compatibile con il rischio noto della patologia o della procedura.
- Documentazione incompleta che non consente di dimostrare il nesso causale.
- Valutazione medico-legale fatta troppo tardi, quando i reperti sono già difficili da leggere.
- Focalizzazione esclusiva sul singolo medico, quando la criticità nasce da organizzazione, carichi di lavoro o ritardi della struttura.
- Accordi o liberatorie firmati senza capire che cosa si sta rinunciando a contestare.
Qui la regola pratica è semplice: se il caso regge solo sulla percezione di ingiustizia, non basta; se regge su cronologia, documenti e causalità, allora merita di essere portato fino in fondo. E nelle prime ore dopo un decesso sospetto, questa distinzione vale moltissimo.
Le prime 72 ore contano più di quanto sembri
- Chiedi subito copia integrale della cartella clinica, compresi allegati, consensi e referti.
- Annota nomi, reparti, orari, passaggi di consegne e ogni comunicazione ricevuta.
- Conserva originali, foto, messaggi e documenti senza fare ricostruzioni “a memoria” troppo tarde.
- Fai valutare il fascicolo da un medico-legale prima di impostare accuse o richieste economiche.
- Verifica fin da subito se il caso coinvolge la struttura, non solo il singolo sanitario.
